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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.04. in V Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 02/02/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2010  [ apri ]
11.04.
ritirato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività di vendita). - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».