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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.03. in V Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 02/02/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2010  [ apri ]
11.03.(testo ulteriormente modificato nel corso della seduta)
approvato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.