Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni sull'affitto di fondi rustici). - 1. Nella tariffa, parte II, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2-bis è aggiunto il seguente: «Art. 2-ter. - 1. Affitto di fondi rustici situati in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera 200 euro.».