Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».