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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.27.

Al comma 9, lettera a), capoverso 13-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:
«15-ter. Il Commissario straordinario trasmette semestralmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano che è sottoposto alle procedure di monitoraggio e di preventiva approvazione dei provvedimenti attuativi che si applicano ai piani di rientro dal deficit sanitario delle regioni.».