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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.01.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(semplificazione di sanzioni tributarie).

1. All'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo dal comma 3 è soppresso;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, a decorrere dal 1o marzo 2011 si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione del pagamento del 10 per cento dell'importo dei componenti negativi non indicati in dichiarazione o non comunicati, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5 milioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestata. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate.