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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-sexies.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2-sexies.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:
«Art. 127-bis. 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
2. Al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti vengano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».