stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quater.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2-quater.8.
inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis - (Mobilità intercompartimentale). - Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2011 da inviare alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che si esprimerà per il parere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, sentite le Organizzazioni sindacali e con parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Qualora la Conferenza unificata non si esprima entro il termine indicato si considera acquisito un parere favorevole.».