stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.08.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
1.08.
inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroghe di concessioni demaniali di aree e banchine).

1. Al fine di assicurare l'esercizio di attività strategiche per l'approvvigionamento del mercato energetico nazionale, relativamente agli impianti costieri energetici e ai terminali petroliferi disciplinati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, nei quali si svolgono operazioni autorizzate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità competente, la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine è determinata tenendo conto della prevista durata delle predette attività, degli investimenti effettuati e del relativo periodo di ammortamento.