Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al secondo periodo, dopo le parole: «andamento del costo della vita» sono aggiunte le seguenti: «Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al comma 1».