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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
1.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al secondo periodo, dopo le parole: «andamento del costo della vita» sono aggiunte le seguenti: «Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al comma 1».