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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.9.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.9.
inammissibile

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1 Previa convenzione col servizio pubblico di raccolta sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte all'anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.