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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.8.
inammissibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5.1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.