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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.73.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.73.
inammissibile

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-bis è sostituito dal seguente:
«186-bis. Decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le funzioni già esercitate dalle Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità del servizio, sono affidati all'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino al decreto ministeriale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.