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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.65.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.65.
inammissibile

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.
1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.».