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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.56.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.56.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.