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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.55.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.55.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

Conseguentemente:
al secondo periodo, dopo le parole:
ai sensi del presente comma, aggiungere le seguenti: avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante riduzione dell'importo al 40 per cento, ed.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3, si provvede come segue:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è elevata a 6,8 punti percentuali;
b) all'aumento dell'aliquota di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».