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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.25.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.25.
inammissibile

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-nonies. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. Il comma 2 della medesima legge è sostituito dal seguente: «2. Possono riacquistare o acquistare la cittadinanza: a) la donna cittadina italiana per nascita che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto prima del 1o gennaio 1948; b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948; c) i figli di padri o madri cittadini, anche se nati prima del 1o gennaio 1948». Dopo il comma 2 del medesimo articolo è inserito il seguente: «2-bis. Per riacquistare o acquistare la cittadinanza, gli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione richiesta da apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri».