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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.21.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.21.
inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.