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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.14.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.14.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 10 gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2011. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.