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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2.10.
inammissibile

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente: «I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale.
19-ter. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4. Gli avvocati dello Stato soprannumerari vengono riassorbiti nel ruolo utilizzando esclusivamente i posti accantonati ai sensi dei comma 1.
6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica ai procuratori dello Stato in servizio alla data del primo gennaio 2010, al compimento dell'ottavo anno di anzianità nella qualifica.