Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies.
1. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione italiana allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.