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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-sexies.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2011  [ apri ]
2-sexies.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, comma 1, alinea, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata».
2. Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, lettera a), le parole: «Euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 75.000,00.