Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies.
1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, comma 1, alinea, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata».
2. Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, lettera a), le parole: «Euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 75.000,00.