Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies.
(Trasferimento della gestione del Pubblico Registro Automobilistico alla Regione autonoma Valle d'Aosta).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 nella Regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla regione medesima, alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico.