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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.67. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.67.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere i seguenti:
12-terdecies.1. Il termine previsto, dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 31 dicembre 2011.
12-terdecies.2. All'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «tasse di concessione governativa», sono aggiunte le seguenti: «ed ipotecarie, nonché i tributi speciali ed i compensi».
12-terdecies.3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 mila euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.