Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività dell'INPS, l'Istituto medesimo è autorizzato a derogare ai limiti di cui al comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.