Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autocaravan e camper, nuovi o usati. L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore.