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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.655. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.655.
inammissibile

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, non si applicano nei casi in cui l'istanza di CIGS è dovuta agli effetti di situazioni di crisi, anche internazionale.
19-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19-bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 19-quater.
19-quater. all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. a lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. a lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
3. a lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
4. a lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
5. a lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».