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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.594. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.594.
inammissibile

Dopo il comma 18-bis aggiungere il seguente:
18-bis.1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il concessionario, indipendentemente dall'importo del credito vantato, non può procedere all'espropriazione immobiliare qualora il bene di proprietà del debitore da espropriare sia un fabbricato di civile abitazione e il debitore risulti dai registri anagrafici residente presso l'immobile medesimo».