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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.571. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.571.

Al comma 12-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo periodo, dopo le parole
da ripartire in misura pari a aggiungere le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Toscana, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Emilia Romagna
sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 60 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 80 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quinquies. 1; e per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
dopo il comma 12-quinquies aggiungere il seguente:
12-quinquies.1 Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e' ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.