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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.559. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.559.

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
12-quinquies.1. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Campania colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al presente comma avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
12-quinquies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3-quater.
12-quinquies.3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.