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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.509. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.509.
inammissibile

Dopo il comma 6-sexies, aggiungere i seguenti:
6-sexies.1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in soprannumero riassorbibile, nel ruolo normale, mantenendo il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono inscritti in ruolo secondo le norme vigenti.
6-sexies.2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i maggiori, i capitani ed i tenenti dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei Carabinieri si procede alla rideterminazione dell'anzianità, ai soli effetti giuridici, secondo i periodi di permanenza nel grado indicati al comma successivo. Il periodo di permanenza nel grado per gli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei Carabinieri è fissato per i tenenti in quattro anni e per i capitani in sei.
6-sexies.3. Dall'attuazione dei commi 6-sexies.1 e 6-sexies.2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed eventuali oneri di spesa non previsti devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali dell'Anna dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.