Al comma 4-undecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rientrati dal servizio all'estero dopo il primo mandato e sono inseriti nelle suddette graduatorie, è consentito di svolgere il secondo mandato all'estero con disponibilità immediata, senza attendere i tre anni di intervallo.