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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.25. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.25.
inammissibile

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-octies.1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Possono riacquistare o acquistare la cittadinanza:
a) la donna cittadina italiana per nascita che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto prima del 1o gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948;
c) i figli di padri o madri cittadini, anche se nati prima del 1o gennaio 1948.

2-bis. Per riacquistare o acquistare la cittadinanza, gli aventi diritto ai sensi dei commi 1 e 2 presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione richiesta da apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri».