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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.223. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.223.
inammissibile

Dopo il comma 16-octies aggiungere il seguente:
16-octies.1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000,00 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione «Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.)», «Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), »I.R.F.A Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL-Onlus«, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Al relativo onere, valutato in 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 1,3 milioni di euro per il 2012 e a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.