stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.222. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.222.
inammissibile

Dopo il comma 16-octies aggiungere il seguente:
16-octies.1. All'articolo 1 della legge 5 dicembre 1998, n. 438 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a partire dal 2011. Il predetto contributo, per il 50 per cento, è assegnato ai soggetti beneficiari in misura corrispondente al numero degli iscritti.»Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 10 milioni di euro per il 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.