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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.206. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.206.

Dopo il comma 17-quinquies aggiungere i seguenti:
17-quinquies.1 La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad accordare una moratoria di due anni per i mutui contratti dai Comuni italiani alla data del 31.12.2010, tenendo conto dei parametri di virtuosità dei Comuni che accedono alla moratoria ed impegnando i Comuni interessati a non contrarre mutui per tutta la durata della proroga ovvero a limitare il proprio indebitamento. Il Sindaco, presenta a tal fine apposita istanza entro il 31 marzo 2011 sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima. Possono presentare istanza di sospensione i Comuni che, alla data del 31 dicembre 2010, abbiano un tasso di indebitamento inferiore al 12 per cento.
17-quinquies.2. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze autorizza, con proprio decreto, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 17-quinquies.1.
17-quinquies.3. Agli oneri derivanti dal comma 17-quinquies.1., valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.