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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.122. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.122.
inammissibile

Dopo il comma 12-duodecies aggiungere i seguenti:
12-duodecies.1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 20 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non inferiore ai 480 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico».

12-duodecies.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.