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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.121. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.121.
inammissibile

Dopo il comma 12-duodecies aggiungere i seguenti:
12-duodecies.1. All'articolo 1, comma 11, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole: « Entro 30 giorni dalla data di entrata i vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2015».
12-duodecies.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.