Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.