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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-sexies.0650. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2-sexies.0650.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. 1. All'articolo 14 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Ai comuni compresi tra i 5.000 e 15.000 abitanti che nell'anno 2010 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a causa di entrate straordinarie non ripetibili, avvenute nel 2007 ed utilizzate a finanziare spese di investimento negli anni successivi, che nel triennio 2006-2007-2008 hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno e che nell'ultimo decennio dal 1999 al 2009, hanno realizzato continuativamente un avanzo di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti avuti agli Enti locali di cui al presente comma si applica nella misura del 5 per cento.
2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle rotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 150 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1 64-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti incanto capitale per finanziare spese correnti.
4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».