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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quater.102. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2-quater.102.
inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti. ». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.