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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.222. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
1.222.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 12-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
12-quinquiesdecies. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni e può essere rinnovato per ulteriori mandati di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, sino al settantacinquesimo anno di età»;
il comma 2 è abrogato;
al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa e le parole «integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto,» sono sostituite dalle seguenti «sezione autonoma per i giudici di pace».

12-sexiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.