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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.221. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
1.221.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 12-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
12-quinquiesdecies. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
il primo comma è sostituito dal seguente: «L'incarico di Giudice di Pace dura quattro anni ed è rinnovabile, su domanda dell'interessato e previa verifica di idoneità, per ulteriori periodi di quattro anni, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 2-bis le parole «alla scadenza del primo quadriennio» sono sostituite dalle seguenti «alla scadenza di ciascun quadriennio».

12-sexiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.