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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.83. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.83.
inammissibile

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere il seguente:
18-duodecies. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività al sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese cui si applica l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il 30 giugno 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità definisce adeguati meccanismi di gradualità che, a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, valorizzino le efficienze conseguite. Nelle more della definizione di tali meccanismi, il regime di integrazione tariffaria di cui al medesimo articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, viene prorogato, su istanza dell'impresa, fino alla decorrenza del nuovo meccanismo e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.