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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.80. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.80.
inammissibile

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «aventi decorrenza anteriore al 1o gennaio 2011, disposti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale che ne abbia fatto richiesta»;
b) le parole: «I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti» sono soppresse.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2011-2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.