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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.64. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.64.
inammissibile

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere il seguente:
12-terdecies.1. È sospesa fino al 31 dicembre 2011 ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino a tale data è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni in oggetto si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2011, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.