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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.596. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.596.
inammissibile

Dopo il comma 16-quinquies, aggiungere i seguenti:
16-quinquies 1. È prorogata di un anno l'utilizzazione di graduatorie, in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F 1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti, procedure straordinarie di reclutamento per rafforzare l'autonomia e l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle aree archeologiche di Pompei sulla base di un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro necessari per assicurare la tutela delle suddette aree. Il programma è predisposto dalla competente Soprintendenza, è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale di cui al presente comma è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
16-quinquies 2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 16-quinquies.1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla regione medesima nell'ambito del programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica per la relativa presa d'atto.