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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.55. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.55.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
ai sensi del presente comma aggiungere le seguenti: avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante riduzione dell'importo al 40 per cento, ed;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3, si provvede come segue:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali;
b) all'aumento dell'aliquota di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
3) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
5) al comma 6:
5.1) lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
5.2) lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
6) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».