Al comma 4-undecies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È consentito un cambio volontario di sede estera dopo i primi 5 anni.
Conseguentemente, al medesimo comma:
quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per il personale docente e amministrativo della scuola in servizio all'estero qualora vi sia, da parte di questi ultimi, un'espressa rinuncia all'indennità di trasferimento e di prima sistemazione;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rientrati dal servizio all'estero dopo il primo mandato e sono inseriti nelle suddette graduatorie, è consentito di svolgere il secondo mandato all'estero con disponibilità immediata, senza attendere i tre anni di intervallo.