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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.468. in Assemblea riferita al C. 4086

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/02/2011  [ apri ]
2.468.
inammissibile

Dopo il comma 4-novies, aggiungere i seguenti:
4-novies.1. All'articolo 2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel triennio 2008-2010» sono sostituite dalle seguenti «nel quadriennio 2008-2011»; le parole «nell'anno scolastico 2010/2011» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno scolastico 2011/2012»; le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 100 per cento».
4-novies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-novies.2 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 4-novies.3.
4-novies.3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.